Navigare nel Fondo per la Formazione Professionale

FAQ

1. Obbligatorietà generale

Come è possibile dichiarare un fondo di formazione professionale di obbligatorietà generale e da chi?

L'art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) prevede la possibilità per il Consiglio federale di dichiarare obbligatoria per un determinato settore la partecipazione a un fondo a favore della formazione professionale per le organizzazioni del mondo del lavoro, su richiesta delle organizzazioni stesse. Il Consiglio federale ha già conferito obbligatorietà generale a oltre 20 fondi per la formazione professionale.

Dove si trovano le basi giuridiche?
Dove è possibile consultare il decreto del Consiglio federale sul fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario-immobiliare?

Il decreto del Consiglio è stato incluso nelle seguenti pubblicazioni:

  • Foglio federale svizzero, n. 9 (2012)
  • Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 41 (2012)
Quando è entrato in vigore il Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare?

Il 6 febbraio 2012 il Consiglio federale ha deciso di conferire obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario-immobiliare. Tale decisione è entrata in vigore in data 1° marzo 2012.

2. Senso e scopo del fondo per la formazione

Qual è lo scopo e la finalità del Fondo per la formazione professionale di obbligatorietà generale?

Ora tutte le aziende del settore – sia membri che non membri dell’associazione - versano un adeguato contributo per la formazione di base. È una risoluzione corretta che ripartisce i costi per la promozione delle giovani leve in modo equo tra tutte le aziende del settore. Grazie al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare la formazione professionale di base (apprendistato) ha a disposizione maggiori mezzi. In questo modo è possibile migliorare la qualità e l’offerta della formazione professionale. In definitiva tutte le aziende del settore traggono beneficio da giovani leve ben addestrate.

3. Domande sull’utilizzo del denaro

Cosa succede con il denaro che confluisce nel fondo per la formazione?

Il fondo produce prestazioni nella formazione professionale di base. Grazie a nuovi progetti è possibile raggiungere uno standard qualitativo ancora più elevato nella formazione professionale. L’utilizzo preciso del denaro è fissato nell’art. 7 del Regolamento del fondo per la formazione professionale. Rientrano tra le prestazioni concrete: sviluppo e mantenimento di un sistema complessivo di formazione professionale di base, sviluppo e aggiornamento del materiale didattico e dell’offerta didattica, garanzia della qualità, informazioni alle nuove leve e loro promozione, sostegno amministrativo alle aziende di tirocinio, partecipazione a fiere professionali, riduzione dei prezzi dei corsi settoriali, promozione dei posti di tirocinio, ecc.

Approfittano anche i non membri dell’associazione delle prestazioni del fondo?

Sì. Le prestazioni sono a disposizione in egual misura sia dei membri che dei non membri dell’associazione.

Come si garantisce che i fondi non vengano utilizzati in maniera abusiva?

La contabilità del fondo viene verificata ogni anno da un Ufficio di revisione indipendente (Regolamento, art. 15).

Il fondo è inoltre sotto la supervisione dell'Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI (Regolamento, art. 16). L'SEFRI riceve una copia del conto annuale insieme al rapporto di revisione.

4. Domande sul campo d’applicazione, sull’obbligo contributivo e sull’ammontare di tale contributo

Dove è valido il Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare?

Il Fondo è valido in tutta la Svizzera (Regolamento, Art. 3).

Come posso sapere se la mia azienda rientra nel campo d’applicazione del fondo per la formazione professionale?

In linea di massima devono versare un contributo di formazione tutte le aziende che forniscono prestazioni nel settore fiduciario e fiduciario-immobiliare. Sono tenute a versare i contributi tutte le aziende o le divisioni di aziende il cui fatturato annuo ammonta a più del 50 percento con attività riportate all’art. 4 del Regolamento:

  • tenuta dei libri contabili secondo i principi del Codice delle obbligazioni1 , dello Swiss GAP FER e di altre direttive in materia
  • consulenza fiscale
  • gestione dell’amministrazione del personale
  • gestione degli incassi
  • consulenza aziendale e amministrazione patrimoniale
  • amministrazione di proprietà per piani
  • costituzione e gestione di società su mandato
  • revisione dei conti
  • intermediazione immobiliare
Come viene calcolato il contributo?

L'importo del contributo per la formazione si basa sul numero dei collaboratori dell'azienda. L’importo viene calcolato in base all’autodichiarazione. Tale contributo è dovuto dall’azienda ogni anno.

A quanto ammonta il contributo annuo?
  • Categoria A (aziende con 1-15 collaboratori): 200 CHF (IVA escl.)
  • Categoria B (aziende con 16-50 collaboratori): 400 CHF (IVA escl.)
  • Categoria C (aziende con oltre 50 collaboratori): 1000 CHF (IVA escl.)
Cosa succede se non presento la dichiarazione, mi rifiuto di presentarla o dichiaro chiaramente il falso?
  • Se la dichiarazione non viene presentata o è palesemente errata, si procederà ad una stima dell’azienda.
  • L’azienda ha la possibilità di provare il contrario presentando una rispettiva documentazione.
Cosa si deve fare se non si appartiene a questo settore ma è stata inviata ugualmente la fattura?

É necessario darne comunicazione scritta alla Commissione del fondo e documentare la situazione con un estratto dal Registro di commercio.

Indirizzo
Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare
Commissione del Fondo
Segretariato FFP OFCF
Josefstrasse 53
Casella postale 1169
8031 Zurigo

Come si fa ad essere esenti dall’obbligo contributivo?

Le aziende che desiderano essere esonerate del tutto o in parte dall’obbligo contributivo devono inoltrare richiesta motivata alla commissione del fondo.

Indirizzo
Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare
Commissione del Fondo
Segretariato FFP OFCF
Josefstrasse 53
Casella postale 1169
8031 Zurigo

La mia azienda effettua già un versamento ad un fondo cantonale per la formazione professionale. Questo mi esonera dall’obbligo contributivo nei confronti del Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare?

Anche se si versano già contributi a un fondo cantonale per la formazione professionale si è soggetti all'obbligo contributivo al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare. Si applica, tuttavia, il principio in base al quale nessuno paga due volte per la stessa prestazione. Ciò viene garantito in accordo con i fondi cantonali per la formazione professionale.

Nei cantoni in cui si accavallano prestazioni di entrambi i fondi, il contributo al fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario-immobiliare si riduce. L’ammontare di tale riduzione corrisponde alle prestazioni sovrapposte, diverse da cantone a cantone.

Nei cantoni in cui non si accavallano prestazioni, il contributo per il fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario-immobiliare deve essere versato interamente.

5. Domande specifiche sull’obbligo contributivo

Sono un lavoratore autonomo senza dipendenti. Sono comunque assoggettato all’obbligo contributivo?

Sì. Le ditte individuali sono assoggettate all’obbligo contributivo (Regolamento, art. 8 cpv. 3). Deve versare un contributo per la formazione pari a CHF 200.-.

Devono essere considerati tutti i collaboratori dell’azienda al fine di determinare l’ammontare del contributo per la formazione?

Nell’autodichiarazione occorre riportare tutti i collaboratori ufficiali che eseguono attività tipiche del settore. Tra queste, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, rientrano quelle di seguito riportate.

  1. titolo riconosciuto della formazione professionale di base di Impiegata/o di commercio in ambito fiduciario o fiduciario-immobiliare
  2. titolo riconosciuto della formazione professionale superiore quale:
    • esperto/a fiduciario/a dipl.
    • esperto/a contabile dipl.
    • esperto/a fiscale dipl.
    • esperto/a in finanza e controlling dipl.
    • fiduciario/a con attestato professionale federale
    • specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale
    • esperto/a in commercializzazione immobiliare con attestato professionale federale
    • fiduciario/a immobiliare dipl.
  3. persone senza un titolo che forniscono servizi conformemente all’articolo 4:
    • tenuta dei libri contabili secondo i principi del Codice delle obbligazioni2, dello Swiss GAP FER e di altre direttive in materia
    • consulenza fiscale
    • gestione dell’amministrazione del personale
    • gestione degli incassi
    • consulenza aziendale e amministrazione patrimoniale
    • amministrazione di proprietà per piani
    • costituzione e gestione di società su mandato
    • revisione dei conti
    • intermediazione immobiliare

Le persone in formazione e il personale che esegue attività atipiche rispetto al settore (p.es. pulizie, reception) non sono assoggettati all’obbligo contributivo e quindi non devono essere riportati nell’autodichiarazione.

Anche i collaboratori a tempo parziale sono assoggettati all’obbligo contributivo?

Sì. I posti di lavoro a tempo parziale devono essere convertiti in posti a tempo pieno e riportati nell’autodichiarazione.

Devono contribuire al fondo anche le aziende che non offrono formazione?

Sì. Tutte le aziende beneficiano di una formazione professionale funzionante. Solo così è disponibile una forza lavoro giovane sufficientemente ben qualificata.

Devono contribuire al fondo anche le aziende che offrono formazione?

Sì. Le aziende formatrici sono assoggettate all’obbligo contributivo. Ma beneficiano concretamente delle prestazioni del fondo. Ad esempio con la consulenza sulla formazione dei tirocinanti e con agevolazioni per i corsi interaziendali, che completano la formazione in azienda con competenze settoriali.

Devono pagare anche le aziende che non hanno ancora richiesto una prestazione di un’associazione?

Sì. L’obbligo contributivo vale illimitatamente per tutte le aziende del settore fiduciario e fiduciario-immobiliare.

Devono pagare anche i membri dell’associazione?

Sì. L’obbligo contributivo vale illimitatamente per tutte le aziende del settore fiduciario e fiduciario-immobiliare.

Posso dedurre il contributo per la formazione dal salario dei miei collaboratori?

No, non è permesso. Si tratta di un puro contributo del datore di lavoro.

 Cosa succede se, come azienda «mista», ricevo una fattura da due fondi diversi?

Sono assoggettate all’obbligo contributivo al fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario-immobiliare tutte le aziende, o parti di esse, che ricavino più del 50% della propria cifra d’affari annua da attività tipiche del settore fiduciario e fiduciario-immobiliare (vedi sopra elenco delle attività). Questo a prescindere dal fatto che abbiano già ricevuto una fattura da un altro fondo

Nel corso dell’anno contributivo ho sciolto la mia azienda. Sono assoggettato all’obbligo contributivo pro rata temporis?

No. Con lo scioglimento dell’azienda decade ogni obbligo contributivo per l’anno in questione. Lo scioglimento dell’azienda deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla commissione del fondo, allegando un estratto del registro di commercio. Indirizzo: Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare, Commissione del Fondo, Segretariato FFP OFCF, Josefstrasse 53, Casella postale 1169, 8031 Zurigo

6. Gestione del fondo

Chi gestisce il Fondo?

Dietro al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare c’è l'associazione Fondo per la formazione professionale OFCF. Questa è supportata dall'Organizzazione per la formazione commerciale fiduciario/immobiliare (OFCF).

Dietro alla OFCF ci sono quattro organizzazioni promotrici:

  • FIDUCIARIA | SUISSE
  • Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT Svizzera)
  • EXPERTsuisse
  • Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI)
Come è composta la commissione del fondo?

La commissione del fondo è composta da membri del Consiglio di amministrazione dell’associazione tra il FFP e l’OFCF.

7. Altre domande (referenti)

Dove trovo informazioni aggiuntive?
A chi posso rivolgere domande specifiche?

Hotline 044 271 18 90

Qual è l’indirizzo postale?

Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare
Segretariato FFP OFCF
Josefstrasse 53
Casella postale 1169
8031 Zurigo