Aziende soggette al contributo
In linea di massima tutte le aziende del settore dei fiduciari e dei fiduciari immobiliari devono versare un contributo per la formazione al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare. Tra i soggetti del settore rientrano le aziende e divisioni di aziende in cui i servizi del settore dei fiduciari e dei fiduciari immobiliari ammontano a oltre il 50 percento del fatturato annuo. Tale regolamento entrerà in vigore dal 1° marzo 2012 in tutta la Svizzera.
Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sul fondo per la formazione professionale, nel settore dei fiduciari e dei fiduciari immobiliari rientrano le seguenti attività:
- tenuta dei libri contabili secondo i principi del Codice delle obbligazioni, dello Swiss GAP FER e di altre direttive in materia;
- consulenza fiscale;
- gestione dell’amministrazione del personale;
- gestione degli incassi;
- consulenza aziendale e amministrazione patrimoniale;
- amministrazione di proprietà per piani e d'immobili locativi;
- costituzione e gestione di società su mandato;
- revisione dei conti;
- intermediazione immobiliare
Anche le aziende che versano già contributi a un fondo cantonale per la formazione professionale sono soggette all'obbligo contributivo al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare. Si applica tuttavia il principio in base al quale nessuno paga due volte per la stessa prestazione. Ciò viene garantito dagli accordi con i fondi cantonali per la formazione professionale.